Decreto 01/12/2016: disposizioni antincendio per ospedali ed elisuperfici
Attraverso il decreto del 1 dicembre 2016, il Ministero dell’interno ha confermato l’applicazione delle disposizioni del decreto 15 giugno 2015, riguardante il servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e nelle elisuperfici al servizio degli ospedali.
In riferimento al decreto 6 agosto 2014, riguardante il servizio di salvataggio antincendio negli aeroporti dove quest’ultimo non viene assicurato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, è stata fissata fino al 30 giugno dello scorso anno l’applicazione delle disposizioni relative alle operazioni HEMS, quindi il servizio di elisoccorso delle strutture ospedaliere. Questa scelta è derivata dall’intento di armonizzare la regolamentazione emanata dal Ministero dell’interno con quanto espresso dall’ENAC in materia di servizio antincendio ospedaliero.
ENAC ha previsto l’applicazione della regolamentazione previgente per la costruzione e l’esercizio degli eliporti a servizio delle strutture ospedaliere. Per quelle dedicate alle operazioni HEMS, il responsabile della struttura doveva richiedere all’ENAC la certificazione di eliporto entro il 30 giugno 2016 (secondo la disposizione n. 1/DG del 21 gennaio 2015 dell’ENAC).
Con il successivo aggiornamento (disposizione n.71/DG del 28 luglio 2016) ENAC ha rideterminato un nuovo periodo di adeguamento per convertire le elisuperfici adibite ad operazioni HEMS in eliporti.
Il Ministero ha dovuto pertanto ritenere necessaria un’armonizzazione della regolamentazione emanata da quest’ultimo con quanto definito dall’ENAC disponendo, con l’art. 1, che le disposizioni per le elisuperfici al servizio di strutture ospedaliere e le basi dedicate alle operazioni HEMS continuano ad conservare la propria applicazione in relazione alle conclusioni definite dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, secondo il provvedimento n. 71/DG del 28/07/2016.